Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Procedura di accesso agli incentivi (Artt. 7,8)
Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet. la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori.
L’incentivo è corrisposto dal GSE, secondo modalità e tempistiche stabilite nelle regole applicative (da pubblicare a cura del GSE entro 60 gg dall’entrata in vigore del Decreto).Il decreto disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a partire dal 03/01/2013, data di entrata in vigore del provvedimento. Il budget di spesa annua cumulata prevista è pari complessivamente a 900 milioni di euro così suddivisi:
• 200 milioni riservati alle pubbliche amministrazioni;
• 700 milioni riservati ai privati.
Documentazione richiesta (Art. 7)
Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati 1 e 2 e secondo le modalità applicative di cui all’art. 8, comma 2:
a)…..
b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l’osservanza dei requisiti prescritti;
c) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del presente decreto.
d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La somma degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1;
e)…. f)… g)…
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo ….
i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
j) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi dell’art. 7 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i
requisiti professionali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
k)… l)…
Pompe di calore riscaldamento – Criteri di ammissibilità
Per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella seguente. La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella1.
Pompe di calore riscaldamento – calcolo dell’incentivo
Calcolo effettuato in base a:
– Tipologia (elettrica, a gas, geotermica)
– Potenza termica nominale
– COP
– Zona climatica
Esempio di incentivo con pompa di calore
Pompe di calore per ACS – criteri di ammissibilità (All. 2)
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.
Pompe di calore per ACS – calcolo dell’incentivo
Per gli scaldacqua a pompa di calore l’incentivo è pari a circa il 40% della spesa sostenuta per l’acquisto. L’incentivo massimo erogabile è pari a € 400 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri ed è pari a € 700 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.
Solare termico – criteri di ammissibilità
Per impianti solari termici e di solar cooling, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:
a) i collettori solari presentano un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
b) i collettori solari impiegati hanno valori di rendimento termico superiori ai valori minimi (indicati per collettori piani/sottovuoto)
c)….
d) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
e) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
f) l’installazione dell’impianto é stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
g) ….
h) a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2011, i pannelli Siano dotati di certificazione solar keymark.
i)…. j)…
Solare termico – calcolo dell’incentivo
Ia tot = Ci x Sl
dove:
Ia tot è l’incentivo annuo in €
Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta
espresso in €/mq di superficie solare lorda, definito in Tabella 13;
Sl è la superficie solare lorda dell’impianto, in metri quadrati.
Esempio di incentivo con pannelli solari
Risorse